dei delitti e delle pene

Il dibattito di queste ore sulla legittima difesa, innescato dalla legge approvata alla Camera dei deputati che ora passa al Senato ha sollevato un polverone. proviamo a fare chiarezza.

I giornali, prima che l’opinione pubblica attraverso i social network in particolare, hanno tradotto il provvedimento in questo modo:

Repubblica Ladri in casa la notte, ok della Camera alla nuova legge che amplia la legittima  difesa

Il Fatto Quotidiano Legittima difesa, ok della Camera: licenza di sparare di notte.

Il Giornale Si può sparare ai ladri di notte. Il “sì” alla legge tra le proteste

 

Il Corriere della Sera si è invece corretto e oggi scrive sui fraintendimenti e non più sul “grido” immediato emerso dalla interpretazione della norma: Ovvero o falso: la legittima difesa inciampa sulla congiunzione

 

Ma cosa dice il nostro Codice Penale in proposito:

 

« Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. »

 

Cosa è proporzionato e cosa non lo è rimane una discrezionalità che come ben sappiamo ha prodotto sentenze che hanno, anche recentemente, acceso il dibattito nell’opinione pubblica.Commercianti che difendono il proprio esercizio, cittadini che difendono la loro proprietà etc. Il caso di cronaca ancora aperto del russo per finta, serbo per nascita che beffa centinaia di agenti alla sua ricerca da molti giorni dopo che ha ucciso già due volte in quella zona è il più recente. Chi lo dovesse incontrare e venisse aggredito, se reagisse in modo “sproporzionato” cosa potrebbe subire? un tema non risolto nemmeno dal nuovo testo che ha prodotto sdegno e scherno sulla pubblica piazza sebbene tenti delle correzioni che l’ex procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio stamane a radio 24 ha definito del tutto ininfluenti. In sostanza “non cambia nulla”, “le indagini si faranno ancora e resterà un ampio margine di discrezionalità da parte del Magistrato” non cambiando l’impostazione “dogmatica” del testo che fu scritto durante il regime fascista nel contesto delle cause di non punibilità, rimanendo una sorta di “benevola concessione” con limitata legittimità. Secondo Nordio andrebbe ribaltato il concetto, non limiti di legittimità ma limiti di agibilità, modificherebbero l’impianto in modo efficace e credo che abbia ragione. Una discussione che non si esaurirà oggi e che, come molte questioni nel nostro paese, è mal posta e mal riformata così da spendere inutile tempo ed energie con la consueta inefficacia.

Il relatore David Ermini, responsabile giustizia del Partito Democratico, chiarì fin da subito la confusione creata dalla congiunzione «ovvero», utilizzata per tre volte nel testo varato dall’assemblea di Montecitorio, che nella lingua italiana può avere diverse accezioni. Ma che in termini giuridici ne ha una soltanto ed è quella disgiuntiva: “si considera legittima difesa la reazione a un’ aggressione commessa in tempo di notte ovvero l’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.

ermini

 

Insomma, come diceva Cesare Beccaria nel suo “dei delitti e delle pene” (1763):

Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi siano chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare, ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono piú voluttuosi, piú libertini, piú crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl’interessi della nazione, veggono grandi oggetti, e gl’imitano; ma quegli contenti del giorno presente cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall’annientamento in cui si veggono; avvezzi all’incertezza dell’esito di ogni cosa, l’esito de’ loro delitti divien problematico per essi, in vantaggio della passione che gli determina. Se l’incertezza delle leggi cade su di una nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità.

legittima

 

Anche la nostra Clara Lazzarini osserva: Anni fa una donna aggredita da uno stupratore si difese mettendogli le dita negli occhi. Se non ricordo male, la sua pena fu più pesante di quella dell’aggressore a causa di “eccesso di legittima difesa”.

Al di là dell’emotività che porta a solidarizzare con la vittima a cui viene negato il diritto all’inviolabilità del corpo, viene spontaneo fare alcune riflessioni di pregnante attualità.

-Un comportamento é legittimo se previsto e normato dalla legge oppure non lo é. Non può esserlo solo in parte con casistiche che ne tolgono la caratteristica di legittimità. A maggior ragione per i casi di difesa personale o anche di difesa di altre persone in pericolo. Ma allora non stabiliamo che è legittimo ma scriviamo che è solo concesso.

-Poi però dobbiamo sancire quale reato in termini costituzionale é più grave e quali interessi e diritti devono essere primariamente garantiti e da chi.

La legge in quanto strumento di un soggetto terzo superpartes dovrebbe assicurare l’intervento dello Stato per la difesa di diritti inalienabili.

Ma lo Stato non può essere ovunque e sempre presente per intervenire tempestivamente e deve necessariamente prevedere l’azione e la reazione del singolo cittadino in difesa dei suddetti diritti inalienabili rispettandone la libertà e la consapevolezza.

-Le casistiche dettagliate sono originate dal presupposto di negare la libertà e la consapevolezza del cittadino e ipocritamente ignorano il trauma multiplo di chi subisce una aggressione che può paralizzare o imporre di difendersi con il mezzo che si ha a disposizione senza valutare gli “ovvero”.

-Infine, una pressante esortazione alle Camere: sfruttate l’occasione della legge in discussione per modificare in senso liberale il codice penale mettendo all’art. 1 “sono abrogati gli articoli e i commi del Codice penale ( a cominciare dall’art.52) e sostituiti dalla presente legge”.

Daniele Bailo e Clara Lazzarini