Corona Virus. Il Tar respinge il ricorso di Regione Lombardia
ORA LE PIATTAFORME E-COMMERCE RISPETTINO LA LEGGE PER LA SALUTE DI CHI LAVORA E DEI CITTADINI
il TAR ha respinto il ricorso di Regione Lombardia con il quale veniva chiesto che il Presidente del Tribunale facesse un passo indietro e revocasse il decreto cautelare con il quale settimana scorsa aveva sospeso gli effetti dell’Ordinanza di Regione Lombardia.
FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL assistiti dagli Avvocati Moshi, Aurisio e Stanzione avevano impugnato l’Ordinanza con la quale Regione Lombardia aveva consentito l’e-commerce completamente libero anche oltre le attività produttive permesso dai decreti governativi.
Un allarme lanciato dal sindacato confederale per la salute di chi lavora e di tutti i cittadini. Infatti l’aumento dell’acquisto on-line rende frenetica l’attività dei grandi magazzini della logistica e i lavoratori non riescono a rispettare il metro di distanza.
Nel Decreto cautelare del TAR viene sospesa la parte dell’Ordinanza Regione Lombardia n.528 dell’11.4.2020, in cui si precisa che
“È consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020”.
Pretestuosamente nei giorni scorsi qualcuno aveva diffuso la notizia che anche i beni alimentari, farmaceutici o della rete dei negozianti di vicinato fossero oggetto della sospensiva del TAR. Una Fake News smentita dal testo del Decreto di settimana scorsa e ribadita nelle ragioni del Decreto del TAR di oggi.
Abbiamo più volte sottolineato come la nostra iniziativa ha, come unico scopo, il tutelare il diritto alla salute anche per quei lavoratori “invisibili” ai radar della comunicazione, che rischiano in di vedersi peggiorare ulteriormente le già critiche, e più volte segnalate, condizioni di lavoro, rendendo i magazzini un pericoloso focolaio del virus.
FILT CGIL – FIT CISL – UILT UIL hanno dato una voce a chi questa possibilità non l’aveva e la bontà e l’urgenza di queste ragioni è stata riconosciuta due volte.
Regione Lombardia nell’istanza di revoca ha sostenuto, fra le altre, la seguente argomentazione:
«non sussiste la legittimazione attiva in capo alle organizzazioni sindacali ricorrenti, dal momento che l’ordinanza regionale non determina una lesione diretta e immediata del diritto alla salute dei lavoratori, limitandosi a riconoscere alle imprese di settore la semplice facoltà di vendere alcuni prodotti, senza incidere sulle condizioni di lavoro, né compromettere il rispetto del protocollo sottoscritto tra il governo e le parti sociali»;
Questa una parte della “risposta odierna” del Tar:
«la legittimazione delle organizzazioni sindacali trova fonte nella tutela delle prerogative del sindacato quale istituzioneesponenziale di una determinata categoria di lavoratori, nella tutela delle condizioni di lavoro del comparto logistica e trasporti, nella condizione di parti firmatarie di un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro»;
inoltre il TAR conclude:
«l’interpretazione prospettata dalla resistente contrasta con l’inequivoco contenuto dell’art. 1 lett z) del DPCM (…)»
Un secondo decreto del TAR dovrebbe indurre Regione Lombardia ad una riflessione sulle ragioni che abbiamo più volte rappresentato e che nelle scorse settimane ci aveva portato anche a fare una proposta alla Giunta per tutelare Lavoratori e Cittadini. È evidente che così non è.
Ci aspettiamo che le piattaforme e-commerce agiscano di conseguenza e rispettino le norme dei diversi Decreti che si sono susseguiti, chiediamo che le autorità competenti procedano nella verifica che questo avvenga celermente.